20 novembre: giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

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Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Quella data è divenuta Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La convenzione ha origine nella Dichiarazione del fanciullo della società delle Nazioni nel 1924, approvata poi il 20 novembre 1959 dall’Assemble Generale delle Nazioni Unite come Dichiarazione sui Diritti del Bambino.

I diritti del bambino di ricevere protezione e cura sono al centro delle riflessioni di questa giornata.
Riflessioni declinate per tutte le situazioni critiche e in cui possono essere violati i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Uno di questi ambiti è lo scenario relativo all’immigrazione, che in modo evidente viene delineato dal Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, recentemente presentato, dove si racconta di 12.239 minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane nel primo semestre 2017, con un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016.
Guinea, Costa d’Avorio, Bangladesh sono i paesi da cui proviene la maggioranza di loro.

Di questi ragazzi 4.500, quasi tutti maschi tra i 14 e i 17 anni, hanno presentato domanda di protezione internazionale. E la maggior parte hanno ottenuto protezione umanitaria (69,1%), il 4,9% riconosciuti rifugiati e il 3,8% la protezione sussidiaria.
Poche le ragazze, ma per loro lo status di rifugiato viene riconosciuto nella quasi totalità dei casi, come avviene per i minori con meno di 13 anni.

I dati della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche dell’integrazione del Ministero del lavoro al 30 aprile 2017 indicano in 15.939 minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, di cui il 26,1% accolti in centri di prima accoglienza e il 65,8% in strutture di seconda accoglienza, per un totale di 1.917 strutture complessivamente censite.

Questi i dati, ma il 2017 è stato l’anno di approvazione della legge n.47 del 2017.
La norma stabilisce le modalità di accertamento dell’età del minore, secondo una procedura in cui sono centrali gli esiti del colloquio che il minore ha con personale specializzato quando giunge nella struttura di accoglienza. Ed è prevista una valutazione multidisciplinare in caso di dubbi.
E’ il Tribunale per i minorenni che è competente dell’adozione degli atti relativi ai minori stranieri non accompagnati prevedendo, inoltre, l’istituzione, presso lo stesso Tribunale, di un elenco di “tutori volontari” dei minori.

Il sistema di prima accoglienza dedicato esclusivamente ai minori viene integrato con quello dello SPRAR, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, per cui dopo la prima accoglienza, in strutture governative a loro destinate, che deve durare massimo 30 giorni, i minori dovranno essere inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo, tendendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore (emerse durante il colloquio), in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura e dal progetto SPRAR.
Solamente in caso le strutture di prima accoglienza o di posti nello SPRAR non siano disponibili, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono assicurate dal Comune in cui il minore si trova, utilizzando i contributi del Ministero dell’Interno (Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA).

Le criticità non mancano e riguardano il tempo di permanenza dei minori nei centri di prima accoglienza, il numero delle strutture dedicate alla prima accoglienza, i posti nello SPRAR e le risorse per i Comuni da destinare alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.

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